MUTUI AMMISSIBILI
Domanda: I mutui che godono della sospensione del mutuo sono soltanto quelli di durata maggiore ai cinque anni?
Risposta: Sono ammesse tutte le operazioni di mutuo ipotecario e di mutuo non ipotecario che fanno parte della linea dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine. Sono compresi quindi tutti i mutui di durata maggiore di diciotto mesi.
Domanda: mutui con fondi BEI, ossia i mutui ai quali è applicato un tasso cosidetto di favore, possono essere oggetto di sospensione?
Risposta: Non possono usufruire della sospensione dei mutui, i mutui agevolati, ossia quelli che sono ottenuti con agevolazioni pubbliche come ad esempio i mutui ricevuti in conto interessi oppure in conto capitale. I mutui in parola vi rientrano poiché l'agevolazione è relativa soltanto ad un tasso di favore.
Maggiori informazioni: mutui fondi BEI
Domanda: Nell'ipotesi di mutuo con sistema di pagamento cambiale, i costi di richiamo delle cambiali già presentate all'incasso e i costi relativi ai bolli cambiari per la bollatura delle nuove cambiali possono essere attribuiti dall'istituto di credito ai clienti
Risposta: Il rimborso dei costi è dovuto soltanto nell'ipotesi in cui questi siano sopportati dall'istituto di credito nei confronti di terzi, e, in particolare, collegate con l'operazione e adeguatamente documentate.
MUTUI A GARANZIA
Domanda: Nel caso di un mutuo sostenuto da garanzia da parte di un terzo, qual è il parere del garante?
Risposta: Si reputa che l'istituto di credito vaglierà caso per caso ed adopererà, se indispensabile, le adeguate iniziative al fine della realizzazione di quanto stabilito dall'avviso comune.
Formalizzazione contrattuale
Domanda: In relazione alla sospensione delle rate del mutuo, come si realizza la formalizzazione contrattuale?
Risposte: Premesso che la sospensione del mutuo non determina alcuna variazione del piano di ammortamento, le modalità di formalizzazione della sospensione delle rate del mutuo sono decise dall'istituto di credito, il quale vaglierà quali formalità adoperare.