AVVISO COMUNE SOSPENSIONE DEBITI
Domanda: Cosa rappresenta l'Avviso Comune per la sospensione dei debiti ?
Risposta: L'Avviso Comune per la sospensione dei debiti per le aziende verso le banche rappresenta un accordo formalmente siglato il 3 agosto 2009 dall'Associazione bancaria italiana e dalle Associazioni di categoria che rappresentano le imprese, il tutto sotto il vigile coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Domanda: I mutui che vengono richiesti per fini non aziendali, come ad esempio il mutuo per la prima casa, sono estromessi dall'Avviso Comune?
Risposta: Si, nel momento in cui dagli atti risulti che il mutuo non è sottoscritto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale siamo difronte ad una circostanza non inclusa nella sfera applicativa dell'Avviso comune.
Domanda: Sono inclusi nell'Avviso i mutui che hanno come dicitura nel piano di ammortamento crediti speciali agr. Ordinario ?
Risposta: Si, infatti la cosa significativa è che si sia al cospetto di un contratto di mutuo e che per il medesimo contratto non spetti un contributo sotto forma di agevolazione pubblica.
CREDITO AGRARIO
Domanda: In relazione al punto quattro dell'Avviso, dove è specificato che per operazioni sostenute da garanzia saranno adoperate, se indispensabili, le adeguate iniziative al fine della messa in opera dell'Avviso, come ci si comporta nell'ipotesi di credito agrario?
Risposta: Si ritiene che deve essere l'istituto di credito a dovere contattare l'ISMEA ai fini della convalida della garanzia sul finanziamento per il quale si ha intenzione di accordare la sospensione delle quote di capitale.
Domanda: Deve considerarsi esatto ritenere inclusi nel contorno dell'Avviso comune anche i finanziamenti con provviste di soggetti terzi di profilo pubblico ?
Risposta: Si, deve ritenersi esatto. In realtà l'esclusione concerne solamente i casi in cui l'agevolazione di natura pubblica viene ritenuta come contributo in c/interessi o in c/ capitale.
Domanda: Può far parte dell'Avviso un credito di natura agrario con scadenza annuale?
Risposta: No, non è compreso nell'Avviso, poiché vi rientrano in quest'ultimo soltanto i finanziamenti a medio e lungo termine.
AVVISO COMUNE: domanda concreta
Domanda: L'Avviso comune presume al punto quattro del secondo paragrafo, che la sospensione possa essere adottata anche nel caso di rate scadute, impagate oppure pagate in modo parziale, da non più di 180 giorni alla data di inoltro della domanda.
In relazione all'aspetto dell'applicazione della sospensione è fattibile la seguente opzione:
1) inserire nel provvedimento della sospensione anche le rate scadute non pagate all'atto della produzione della domanda
2) non inserirle, facendo iniziare la sospensione ad iniziare dalla prima rata utile in scadenza.
Ambedue le risoluzioni mostrano, sotto l'aspetto applicativo, problemi di vario genere.
Nella prima ipotesi le condizioni di sospensione prevederebbero un recupero istantaneo, a carico del debitore, della quota interessi non pagata (inclusiva delle more), uno spostamento operativo del piano di ammortamento con effetto retroattivo, modifiche retroattive sulle informazioni contabili interne di mora e rate non pagate, particolarmente delicate se combacianti con le scadenze trimestrali e annuali.
La seconda risoluzione consentirebbe, dal giorno di inizio della sospensione, la presenza di rate indietro il cui persistere nel tempo non dovrebbe condurre agli automatismi di default in
genere congeniti nei meccanismi di controllo del rischio di credito.
E' anche reale che l'amministrazione dei pagamenti passati può essere inclusa come dato negoziale con il cliente beneficiario della sospensione dei debiti futuri. In questa circostanza le valutazioni ci indirizzano ad optare la seconda risoluzione.
Risposta: E' proprio il caso di ritenere che la soluzione due possa essere ammessa solamente previo accordo con il cliente che la reputi realmente più vantaggiosa.
In tale ipotesi l'istituto di credito potrà affermare di aver impiegato i dettami del Punto dieci, secondo bullet, dell'Avviso comune.